responsabilità per sanzioni a carico degli amministratori assunta
dalla società
art. 11, D.Lgs. 18.12.997, n. 472, modificato (dal 01.04.1998) da
art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 05.06.1998, n. 203
1. Nei casi in cui
una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del
tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di
una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero
dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di
società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica,
nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società,
l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della
violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla
sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti
[1].
2. Fino a prova
contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero
compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la
violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state
irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o
l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla
sanzione più grave.
4. Il pagamento
della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano
state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue
l'obbligazione indicata nel comma 1.
5. Quando la
violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione
e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di
quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora
il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite
previsto dall'art. 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della
società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata
all'eventuale eccedenza.
6. Per i casi
di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società,
l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito
dell'autore della violazione.
7. La morte della
persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della
irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della
persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.
Not. Andrea Cimino
27.06.2001
La società si
impegna ad accollarsi le spese che gli amministratori dovessero sostenere in
conseguenza di eventuali azioni civili o penali di cui fossero oggetto in
conseguenza ed a seguito del proprio ufficio, svolto in nome e per conto della
società medesima, con esclusione delle azioni conseguenti a comportamenti
dolosi o deliberatamente illeciti
Che ne pensate di una
tale clausola da inserire in uno statuto di Srl?
Not. Marco Chiostrini
27.06.2001
Secondo me, molto
probabilmente configura garanzia della società per debiti degli amministratori,
(forse) con conseguente violazione dell'art. 2624, c.c.
Not. Ernesto Quinto Bassi
29.06.2001
Nel concordare che
una clausola del genere sia in contrasto con il disposto dell'art. 2624, c.c.,
vi trovo anche altri motivi di preoccupazione.
Laddove nel testo
della clausola si parla di "spese", a che cosa si intende riferirsi?
Vi colgo due
interpretazioni possibili:
1) limitata alle sole
spese legali necessarie ad affrontare gli eventuali processi, urterebbe con la
sola disposizione del 2624, c.c.;
2) estesa alla
copertura anche di eventuali sentenze di condanna a risarcimento danni
(spese...in conseguenza di eventuali azioni civili o penali).
Seppure il rapporto tra amministratori e società non sia
riconducibile al rapporto contrattuale di mandato (Minervini sostiene
l'esistenza di un contratto di amministrazione) e lo si qualifichi come un
ufficio del quale diritti e doveri sono stabiliti alla legge e dall'atto
costitutivo (Ferrara-Corsi), è pacifico che la responsabilità degli stessi nei
confronti della società (e per Campobasso anche nei confronti dei creditori
sociali) abbia natura contrattuale: è chiaro allora che una clausola di tal
genere, nell'interpretazione estensiva sopra proposta, integrerebbe una
violazione dell'art. 1229, c.c., con conseguente nullità della stessa.
Not. Maria Alessandra Panbianco
29.06.2001
Anch'io sono dell'idea che la
liceita' di una simile pattuizione non sia certissima.
A suo tempo avevo pero' registrato l'opinione favorevole di
Salafia, in Le societa' 10/1999, pag. 1153.
In ogni caso, circoscriverei
l'accollo espressamente alle "spese di giudizio": non mi pare
scandaloso che, qualora un amministratore, a causa della carica ricoperta,
incorra in una vicenda giudiziaria, all'esito della quale si accerti la
mancanza di dolo o colpa grave in capo all'amministratore stesso, sia la societa'
a farsi carico delle spese di giudizio.
Tuttavia la questione e' opinabile e il discrimen tra
"debito proprio", il cui accollo potrebbe essere anche reato ex art.
2624 (dico potrebbe
perche' normalmente si ritiene elemento oggettivo del reato la
consegna del denaro accompagnata dall'obbligo di restituire, = prestito, che e'
cosa diversa dall'accollo, oppure il concedere
"garanzia", in senso si atecnico, ma forse non cosi' ampio da potervi
attrarre l'accollo), e "spesa sostenuta in ragione dell'incarico" (come
tale rimborsabile), non e' limpidamente tracciabile dall'interprete.
le sanzioni per omessa convocazione d'assemblea e inadempimento di
obblighi informativi. possibili assicurazioni della responsabilita'
Vincenzo Salafia, in Le societa' 10/1999, pag. 1153
Dall'insieme delle norme sopra
esaminate si desume agevolmente che nei confronti degli amministratori, dei
sindaci e, in taluni casi, anche dei direttori generali (ove a carico di
costoro l'atto costitutivo ponga l'adempimento di obblighi informativi il cui
inadempimento sia sanzionato) sono
configurabili responsabilità, dal cui accertamento può derivare, secondo i
casi, l'applicazione di una sanzione penale o amministrativa.
Si pone pertanto il problema se siano possibili e legittimi atti
giuridici in forza dei quali i soggetti responsabili siano in concreto
esonerati dagli effetti della loro responsabilità.
Al riguardo si deve tenere distinta la responsabilità relativa
alle omissioni costituenti reato o infrazione amministrativa da quella relativa
alle spese processuali conseguenti ai procedimenti instaurati per
l'applicazione delle sanzioni.
Per quanto concerne le sanzioni penali, premesso che le loro
conseguenti limitazioni della libertà sono assolutamente intrasferibili, atteso
il loro carattere personale, è del tutto intuitivo che non può essere compiuto
dalla società nemmeno alcun atto in forza del quale essa si accolli l'obbligo
di pagamento delle pene pecuniarie o corrisponda al proprio amministratore o
sindaco l'importo necessario per il pagamento della sanzione stessa.
Carattere
essenziale della sanzione penale, sia essa personale o pecuniaria, è quello
della sua applicazione esclusivamente al soggetto responsabile, con l'effetto
che qualsiasi atto diretto a contrastarlo urterebbe contro inderogabili
principi dell'ordinamento e sarebbe quindi illecito e nullo.
Uguale conclusione
si deve assumere relativamente alle sanzioni amministrative, consistenti nel
pagamento di somme di denaro, perché anche in questi casi lo scopo, cui esse
sono dirette, è quello di scoraggiare i comportamenti irregolari, scopo che
verrebbe frustrato se il soggetto responsabile potesse legittimamente
trasferirne su altri il peso economico.
In applicazione dei predetti principi si deve escludere la
legittimità di patti fra la società e i soggetti sopra indicati con i quali la
prima si accolli l'obbligo conseguente all'applicazione delle predette sanzioni
pecuniarie.
Altrettanto nullo
sarebbe il contratto con il quale la società assicurasse i suddetti soggetti
dal danno conseguente all'applicazione delle predette sanzioni, come sarebbe
nullo il contratto che questi soggetti stipulassero contro i danni predetti.
Per quanto
concerne le spese processuali, che amministratori, sindaci e direttori generali
sostenessero per difendersi dalle contestazioni relative alle omissioni sopra
indicate, penso invece che ne sia lecito l'accollo da parte della società e sia
legittima la stipulazione, da parte della società o direttamente da parte degli
interessati, di un contratto di assicurazione contro i danni conseguenti alla
relativa responsabilità civile, sempre che il rischio assicurato venga limitato
alle conseguenze delle omissioni colpose, in osservanza del primo comma
dell'art. 1917, c.c.
Omissioni che sono
riscontrabili prevalentemente nel campo delle infrazioni amministrative, le
quali sono punibili sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa a norma
dell'art. 3, L. 24 novembre 1981, n. 689, ma possono verificarsi anche nel
campo dei reati sopra esaminati nel caso in cui gli imputati vengano assolti
per difetto di dolo perché le infrazioni a loro contestate sono dipese da
comportamento colposo.
L'incidenza delle
spese processuali sul soggetto responsabile del reato o dell'infrazione
amministrativa non costituisce un carattere essenziale della sanzione e
pertanto gli interessati possono utilizzare tutti gli strumenti che
l'ordinamento offre per ridurla o eliminarla del tutto.